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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento

Glossario

E' il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale. Le modalità di esercizio del diritto d'accesso e i casi di esclusione sono disciplinati dal Regolamento 27 giugno 1992, n. 352.
È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici...). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "pubblico ministero" e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.
Il rito alternativo nell’ambito della giurisdizione penale italiana è nato al fine di snellire i processi e quindi per garantire una procedura processuale più celere. Grazie a tale rito, i processi possono risolversi con un accordo tra attore e convenuto alla presenza del giudice per le indagini preliminari (GIP). Esistono vari riti alternativi: il patteggiamento, il rito abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto.
Il Tribunale per i minorenni è un organo giudizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il tribunale stesso è istituito. Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due componenti esperti non togati. Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti: i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18; l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio; l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello. Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.
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