Il pubblico ministero esercita l'azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo, all'interno del quale sarà la controparte dell'imputato. Il pubblico ministero si occupa infatti di trovare le prove d'accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l'assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa.
Nell'ambito del diritto processuale civile il p.m. viene definito come organo dello Stato che opera accanto agli organi giurisdizionali nell'interesse pubblico, rappresentato dall'attuazione della legge. La sua collocazione nel codice di rito tra gli organi giudiziari e le parti (rispettivamente Titoli I e III del Libro I) ne evidenzia la funzione di raccordo e la natura ambivalente. Invero, nell'attuale ordinamento, la possibilità del pubblico ministero di esercitare l'azione civile in sostituzione degli aventi diritto privati (pubblico ministero agente) o di intervenire in corso di causa (pubblico ministero interveniente), legata ad apposita previsione legislativa, si fonda sulla funzione di (mera) vigilanza attribuitagli.
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